Alla chiusura della dichiarazione dei redditi mancano ancora diverse mesi, ma è opportuno fin d’ora ricordare che – contrariamente a quanto alcuni ritengono – tra le le diverse opportunità che il legislatore fiscale ha deciso di riconoscere agli acquirenti di una prima casa, vi è anche la possibilità di godere di una detrazione Irpef del 19% sulle provvigioni che vengono pagate alle agenzie immobiliari o agli intermediari. Pertanto, anche il prossimo anno sarà possibile scaricare i costi di intermediazione che il soggetto acquirente ha sostenuto nel 2017, al fine di contribuire almeno in piccola parte ad abbassare il livello di imposte pagate sui redditi.
Ma come è possibile portare in detrazione Irpef le spese di intermediazione immobiliare? E quali sono i limiti massimi che il legislatore ha previsto per tale voce di costo? E che cosa è stato previsto nel caso in cui a sostenere i costi di intermediazione immobiliare siano stati più proprietari della stessa abitazione?
Detrazione Irpef, ecco le spese scaricabili
Cominciamo con il ricordare che l’attuale normativa fiscale prevede che per poter godere della detrazione Irpef sulle spese di intermediazione immobiliare è necessario che le stesse vengano sostenute nei confronti di intermediari iscritti come agenti immobiliari sulla base della l. 39/1989, che disciplina – tra l’altro – l’adesione dei professionisti a tale categoria.
In termini sintetici, per poter essere giudicata meritevole di detrazione la spesa deve essere sostenuta in relazione all’acquisto di abitazione principale, e deve essere altresì direttamente e strettamente collegata con la compravendita dell’immobile, a nulla rilevando – pertanto – la possibilità di portare in detrazione delle spese relative ad altri compensi per servizi non relazionabili in modo univoco con l’acquisto dell’abitazione principale.
Quanto è possibile detrarre
Come già anticipato nelle righe che precedono, il legislatore fiscale ha oggi previsto un limite della detrazione sulle provvigioni pari al 19%, applicato su un massimale di 1.000 euro. In parole più concrete, il risparmio massimo sulle imposte che riuscirete a ottenere attraverso tale detrazione sarà pari a 190 euro: una cifra non certo elevatissima (considerato anche il fatto che spesso le provvigioni sono superiori a 1.000 euro), e che molti operatori auspicano possa essere innalzata con prossime manovre correttive.
A chiarire quanto sopra è peraltro stato un esplicito riscontro che le Entrate hanno fornito sul proprio magazine FiscoOggi lo scorso giugno, laddove è stato affermato che dall’imposta lorda sarà necessario procedere con il detrarre un importo pari al 19% dei “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir)”.
Si ricorda infine che intuibilmente, considerato il basso tenore del benefit in termini assoluti, la detrazione andrà goduta in un unico anno di imposta: non vi sono dunque possibilità di procedere a una spalmatura del beneficio fiscale in più esercizi, come per esempio succede con le più rilevanti spese di ristrutturazione e con i correlati benefici fiscali, ripartiti in 10 anni.
Chi può beneficiare della detrazione
Concludiamo questo breve approfondimento sulla detrazione Irpef delle spese di intermediazione condividendo come in più di un’occasione l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che ha diritto all’agevolazione solo l’acquirente dell’immobile, non rilevando dunque la possibilità di portare in detrazione le spese se a sostenerle è un terzo non coinvolto nella compravendita. Per esempio, non può dunque beneficiare della detrazione Irpef il genitore che paga di tali oneri a beneficio e nell’interesse del figlio a carico.
Si rammenta altresì che per poter fruire del benefit fiscale il contribuente dovrà conservare la fattura rilasciata dal mediatore immobiliare e la copia dell’atto notarile di compravendita, all’interno del quale dovranno essere riportati l’importo della spesa sostenuta per l’intermediazione e il numero di partita Iva / codice fiscale dell’agente immobiliare.
In ultimo, ricordiamo come con la circolare 28/E del 2006 l’Agenzia delle Entrate abbia fatto definitiva chiarezza nell’ipotesi in cui gli acquirenti dell’abitazione siano almeno due, ma la fattura sia intestata a uno solo dei comproprietari. Il Fisco ha nella fattispecie ammesso che a beneficiare della detrazione siano tutti gli acquirenti, in ragione della percentuale di proprietà, ma ha previsto altresì che nel caso in cui la fattura riporti i dati di un unico intestatario, la detrazione dovrà essere suddivisa pur sempre tra i comproprietari nel rispetto delle quote di possesso della casa solamente andando a integrare la fattura con annotazione dei dati dei comproprietari “esclusi”.