Imu e rate di mutuo: cosa accade nell’ipotesi di immobile inagibile


Se l’immobile è inagibile, l’Imu deve continuare ad essere pagata? Le rate del mutuo devono essere versate alla banca anche nel caso in cui il proprio immobile risulti inabitabile?

Si tratta – quelle di cui sopra – di domande tutt’altro che rare e infrequenti, e che vengono purtroppo riproposte in maniera piuttosto comune allorquando si verificano degli eventi territoriali drammatici o catastrofici, tali da poter porre in dubbio la coerenza dei pagamenti tributari o bancari. Ma cosa prevede la legge?

Base imponibile Imu ridotta al 50%

Cominciamo con l’occuparci dell’Imu, l’imposta municipale unica. Stando a quanto previsto dalla legge 44/2012, la base imponibile Imu viene ridotta al 50% nel caso in cui l’immobile risulti inagibile o inabitabile e, contemporaneamente, sia inutilizzato (anche per utilizzi che siano diversi da quelli abitativi).

Il proprietario dell’immobile potrà attestare questa situazione in autocertificazione, con una dichiarazione sostitutiva, oppure – preferibilmente – richiedendo un’apposita perizia all’Ufficio tecnico del comune di riferimento. Si tenga comunque conto che, se quanto sopra avviene nella generalità delle ipotesi, è anche vero che in situazioni di eventi particolarmente catastrofici, non è rara l’assunzione di provvedimenti straordinari che conducano a una complessiva e integrale esenzione dell’imposta.

Ricordiamo infine che la dichiarazione sostitutiva che il contribuente presenta per attestare l’inagibilità o l’inabilità dell’immobile è valida solamente ai fini fiscali, e vale anche per gli anni successivi a quello in cui viene presentata solo a patto che le stesse condizioni non abbiano subito alcuna modifica.

Rate del mutuo, ecco cosa accade

Se la situazione nei confronti dell’Imu è sostanzialmente lineare, lo stesso non si può dire nei confronti della necessità del pagamento delle rate del mutuo, che dovranno continuativamente essere versate anche nel caso in cui l’immobile diventi inagibile o inabitabile.

Questo non significa, tuttavia, che il mutuatario non possa comunque godere di alcune opzioni che possano rendere più “lieve” il proprio equilibrio finanziario anche nelle situazioni più difficili, quali quelle che hanno condotto l’immobile a divenire inutilizzabile.

Si pensi, in tal senso, alla possibilità di attivare le clausole di sospensione delle rate del mutuo che sono generalmente previste per gli eventi straordinari e imprevisti, o ancora alla possibilità di poter godere di specifiche forme assicurative (che il proprietario dell’immobile dovrà intuibilmente aver avuto l’accortezza di accendere in tempi non sospetti), in grado di permettere al mutuatario di poter contare sulla presenza di una compagnia assicurativa al proprio fianco, a pagamento di una parte o dell’intera esposizione debitoria.

Infine, suggeriamo comunque di domandare al proprio istituto di credito il raggiungimento di una soluzione condivisa, che la banca avrà tutto l’interesse a ottenere, nella consapevolezza che ad esser danneggiato non è solamente lo status di abitabilità e di agibilità del proprio immobile, quanto anche la propria garanzia reale rappresentata dall’ipoteca sullo stesso. Non è dunque raro poter trovare con la banca una soluzione accomodante, che possa rispecchiare le mutate caratteristiche abitative e le variate possibilità economiche.

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