Donazione per acquisto immobile, imposta da pagare anche tra parenti


Donazione per acquisto immobile, imposta da pagare anche tra parenti

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13133/16) è intervenuta sul tema della donazione tra parenti, affermando che l’imposta relativa deve essere versata non solamente quando si riceve in regalo da un familiare una somma di denaro, bensì anche quando quest’ultima viene versata direttamente nelle mani del venditore di un immobile che il familiare intende acquisire. Si tratta infatti di uno schema in grado di integrare la c.d. “donazione indiretta”, che non solamente è tassata come quella “diretta”, bensì è oggetto di potenziale accertamento anche oltre i termini delle ordinarie prescrizioni.

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Che cosa è la donazione indiretta

La donazione diretta è uno schema tradizionale che ricorre con frequenza, attraverso la partecipazione di due o tre soggetti: la prima parte acquista dalla seconda un bene (o ne è già in possesso per provenienza diversa dall’acquisto), per regalarlo alla terza parte senza ricevere nulla in cambio. Si tratta di una relazione piuttosto comune nella prassi quotidiana, e che se è relativa a beni di piccolo valore non richiede particolari formalità. Discorso ben diverso se si tratta di beni di non modico valore: in questo caso infatti l’atto è valido solo dinanzi al notaio e alla presenza di due testimoni.

Ancora differente è invece lo schema della donazione indiretta: in questo caso il donante non si limita a dare al donatario dei soldi o un bene, bensì versa la somma (tutta o in parte) direttamente al venditore, che la cederà poi al donatario. Un esempio abbastanza più tradizionale è legato alla possibilità che un genitore paghi il costruttore / venditore di un immobile, affinché questi possa intestare la casa al figlio.

Le imposte sulla donazione

L’imposta sulle donazioni – tranne le ipotesi di applicazione in misura fissa – viene versata applicando le aliquote differenziate sulla base del grado di parentela che esiste tra il beneficiario e il donante, al netto della franchigia:

  • per i coniugi e i parenti in linea retta (genitori e figli, in primis), la franchigia è di 1.000.000 euro, e oltre tale tetto l’imposta sulla donazione ammonta al 4%;
  • tra fratelli e sorelle la franchigia è invece di 100.000 euro e, oltre tale soglia, l’imposta è del 6%;
  • per gli altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado, non vi è franchigia e l’imposta è del 6%;
  • negli altri casi l’imposta è dell’8%, senza franchigia.

Imposta per le donazioni indirette

Ebbene, stando a quanto sostenuto dalla Cassazione nella pronuncia in esame (e in altre occasioni giurisprudenzialmente rilevanti), anche per le donazioni indirette è necessario che il beneficiario paghi l’imposta sulle donazioni, nei termini che sopra sono stati indicati. Nella pratica, non un grande “guaio”, considerato che nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio l’imposta si paga solo superata la franchigia di 1.000.000 euro.

Prescrizione

Alla luce di quanto sopra, si deve tuttavia assumere in considerazione che l’Agenzia delle Entrate ben potrebbe imporre a tassazione le donazioni precedenti al periodo di previsione delle franchigie, e anche oltre i termini della tradizionale prescrizione. La pronuncia in esame, infatti, ha stabilito che se nell’ambito di un accertamento fiscale con redditometro, il Fisco domanda chiarimenti al contribuente su come sia stato in grado di acquistare un determinato bene, e il contribuente ammette che è stato ottenuto in virtù della donazione da un parente, la dichiarazione può integrare un’ammissione che riapre i termini di prescrizione.

Per la Cassazione, infatti, l’autodichiarazione del contribuente di aver ricevuto una liberalità indiretta dai genitori molti anni prima riapre il termine per l’applicazione dell’imposta di donazione, e se nel periodo in questione esistevano ancora le franchigie, egli sarà tenuto a pagare secondo le regole all’epoca in vigore.

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