Deposito prezzo per acquisto casa: i soldi rimangono nelle casse dei notai


La recente legge sulla concorrenza ha apportato una novità non irrilevante sul mercato immobiliare, stabilendo che i soldi che sono depositati per la vendita della casa devono rimanere sul conto corrente del notaio fino al compimento dell’effettivo passaggio di proprietà. Una innovazione normativa che non sembra essere piaciuta a tutti, e che è finalizzata a tutelare al meglio la posizione dell’acquirente. Ma come funziona?

Proteggere gli interessi dell’acquirente

deposito-prezzo-notaioCominciamo con il rammentare che lo spunto che ha indotto il legislatore a compiere una tale modifica normativa è dato dalla necessità di tutelare al meglio gli interessi del compratore. Pensate, infatti, ai casi in cui dopo aver firmato il compromesso e pagato gli acconti, ci si renda conto che sull’appartamento è nel frattempo stata iscritta ipoteca, o magari è avvenuto un pignoramento. Fattispecie purtroppo non rare, in cui l’acquirente diviene parte debole, con conseguenti sacrifici in termini di tempo e – spesso – denaro.

Ebbene, proprio per evitare tali pregiudizi il legislatore è intervenuto con le nuove norme sulla concorrenza, recentemente approvate dal Parlamento, introducendo alcune regole a maggior tutela dell’acquirente. In particolare, viene previsto che i soldi depositati per il preliminare siano conservati dal notaio fino al momento della trascrizione della vendita e, dunque, fino al definitivo passaggio di proprietà.

In tal modo, nell’ipotesi in cui qualcosa dovesse andare storto, l’acquirente potrà recuperare più facilmente la somma versata poiché “conservata” sul conto del professionista.

Come funzionano le novità sul deposito per l’acquisto della casa

Scendendo un po’ più in profondità, emerge come la nuova norma stabilisca che, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme che sono corrisposte dall’acquirente al venditore debbano confluire su un conto dedicato del notaio. Naturalmente, non si tratta pertanto del conto personale del professionista, o di quello del suo studio, bensì di un rapporto che è appositamente destinato a incamerare tali importi.

Peraltro, la norma stabilisce una serie di rigide regole sulla disponibilità di un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti, stabilendo che – ad esempio – al notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel contempo produce, che il rapporto non può essere oggetto di pignoramento o di eredità, e che il notaio non può rifiutarsi di custodire e di tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare. In altri termini, per il legislatore solamente al momento della trascrizione della vendita immobiliare scatta la definitiva certezza che l’acquisto si è perfezionato  correttamente, e che pertanto sul bene venduto non vi sono pregiudizievoli di qualsiasi natura.

Le norme prevedono infine che le parti in causa possano affidare al notaio il deposito delle somme necessarie per estinguere eventuali passività gravanti sul venditore, come ad esempio la vendita di una casa con in essere un piano di ammortamento di un mutuo.

L’efficacia della norma

Ricordiamo infine che la norma in questione ha effetto retroattivo, applicandosi anche ai compromessi che sono stati stipulati prima del 29 agosto 2017, ovvero alla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza.

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