Avv. Giorgio Monaco
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Avv. Giorgio Monaco

La strenua volontà di vittoria e la prudenza nell’evitare processi inutili sono elementi chiave nel mio lavoro. Mi occupo da sempre di diritto civile e amministrativo, appassionato di diritti reali. La consulenza che offro ad Arca consiste in particolar modo in pareri relativi a compravendite tra privati, società, cooperative, nonché trasferimenti di proprietà a seguito di procedure fallimentari e concorsuali. L’assistenza nell’analisi dei contratto viene offerta affinché il contratto sia corretto sotto ogni punto di vista illustrando le possibili garanzie anche alla luce degli aggiornamenti legislativi. Oltre al settore della compravendita, offro assistenza e consulenza in materia di locazioni, sia per l’analisi e la predisposizione di contratti, sia per controversie di natura giudiziale e stragiudiziale, relative, a titolo esemplificativo, a morosità, diritti di prelazione in caso di vendita dell’immobile, mancato rinnovo alla prima scadenza del contratto, diritto all’indennità di avviamento. Curo tutta la fase giudiziale di sfratto in tutta Italia, compresa la fase di rilascio forzoso. Una consulenza minore viene prestata anche in materia di condomino, con una specifica analisi dei diritti e dei doveri del singolo condomino, soprattutto in occasione di passaggi di proprietà.

rent to buy

Rent To Buy

Per facilitare le vendite in un periodo di difficoltà di accesso al credito, è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto “rent to buy”.

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Si tratta di una particolare tipologia contrattuale che permette di conciliare la domanda abitativa con la necessità di alleggerimento dei costi finanziari.

I benefici sono quindi sia per l’acquirente che per il venditore.

In pratica, il futuro acquirente ottiene l’immediato godimento dell’immobile a fronte del pagamento di un acconto e di un importo mensile per un certo numero di anni.
L’importo mensile è composto da una parte che va imputata a titolo di canone locativo e dalla rimanente parte che va imputata a titolo di acconto sul futuro acquisto.

Al termine del periodo pattuito tra le parti (che può avere durata massima di dieci anni) si perfeziona la vendita dell’immobile con il pagamento del residuo prezzo.

Le parti possono liberamente determinare la durata della fase di godimento del bene (che non può comunque essere superiore a 10 anni), la quota del canone da imputarsi a locazione e ad acconto, eventuali clausole penali e altri aspetti non espressamente vietati dall’ordinamento.

La norma prevede poi che il contratto debba considerarsi risolto per inadempimento del futuro acquirente in caso di mancato pagamento di una quota di canoni (anche non consecutivi) pari ad un ventesimo del loro numero complessivo. In caso quindi di inadempimento del futuro acquirente, il futuro venditore ha diritto alla restituzione dell’immobile ed a ritenere le somme versategli quale indennità.

Qualora, invece, il contratto dovesse risolversi per inadempimento del concedente (futuro venditore) questi dovrà restituire la quota dei canoni imputati a corrispettivo di vendita, maggiorata degli interessi legali. Naturalmente, in caso di inadempimento del futuro venditore, l’acquirente potrà decidere di rivolgersi al Tribunale per chiedere al Giudice di disporre il passaggio di proprietà verso il pagamento del prezzo pattuito.

E’ inoltre previsto che il contratto “rent to buy” venga trascritto come è possibile farlo per un contratto preliminare di compravendita.

Uno dei vantaggi più interessanti del “rent to buy” è quello di permettere all’acquirente di essere in grado di provare all’istituto di credito la propria capacità di pagare un canone mensile.
Se infatti per diversi anni è già stato pagato il canone, ciò lascia intendere che la capacità reddituale dell’acquirente sia adeguata per la concessione di un mutuo con un canone mensile del valore di quello stabilito nel “rent to buy”.

Il vantaggio per il venditore è sia quello di liberarsi, per tutta la durata del contratto, degli oneri finanziari connessi alla gestione dell’immobile, sia quello di riuscire a trovare con più facilità un acquirente. Inoltre, contrariamente a quanto avviene nell’affitto con riscatto, il locatore (futuro venditore) non finanzia il conduttore ma si limita a consentirgli il rinvio del rogito in un momento in cui il conduttore potrà accedere più agevolmente al finanziamento bancario potendo contare su uno storico creditizio affidabile.

Una buona agenzia immobiliare sarà certamente in grado di consigliare il miglior contratto tra quelli che rientrano nell’alveo dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita (ad es. la compravendita a rate con clausola di riserva di proprietà, il contratto di locazione con preliminare di futura vendita, il contratto di locazione con opzione di acquisto o futura vendita). Ognuno presenta delle proprie peculiarità e sarà quindi opportuno identificare il contratto migliore per il caso concreto. Il “rent to buy” è certamente da tenere in considerazione.

Di seguito si riporta, ad ogni buon fine, il testo della norma.

L’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. n. 212 del 12.9.2014), in vigore dal 13 settembre 2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014), in vigore dal 12 novembre 2014, ha introdotto la disciplina dei “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”, altresì indicati come rent to buy. Detto art. 23 dispone quanto segue: “1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito. 2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento. 2 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. 6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. 8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta ufficiale”.

 


Altre fonti:

Le 10 cose da sapere sul rent to buy – Notariato.it

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